Art. 1.
(Garanzia dello Stato).

      1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.